Rimborso cessione del quinto

Rimborso cessione del quinto
Con la recentissima Sentenza n. C-383/18 del caso Lexitor la Corte di Giustizia Europea ha stabilito il principio per il quale il consumatore, in caso di estinzione anticipata e/o rinnovazione del debito, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute in fase di erogazione del prestito in proporzione della quota non goduta e non solo di quelle recurring (quelle variabili temporalmente).
Com’è notorio il diritto del consumatore di estinguere e/o rinnovare anticipatamente il proprio debito è disciplinato ai sensi dell’art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB – (D.lgs. n. 141/2010) che tra l’altro prevede che il consumatore ha diritto al rimborso di una parte del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Quello che viene modificato da questa importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea è che nell’applicare l’art.125 -sexies tub, gli istituti creditizi, in caso di rinnovo del quinto dello stipendio e/o della pensione, dovranno rimborsare non i soli costi recurring, come hanno fatto in questi anni, ma anche quelli up front che corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) e dovranno farlo anche per il passato (ultimi 10 anni).

Di conseguenza il consumatore in considerazione di tale importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea, ha diritto ad un maxi rimborso, potendo richiedere all’ente creditizio il pagamento anche di quei costi up front che sicuramente non gli sono stati rimborsati, negli ultimi 10 anni, in sede di estinzione del finanziamento e/o rinnovo della cessione del quinto.
Per cui la norma contrattuale che prevedeva la non ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminare, in quanto contraria a norma imperativa è affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio così come ha statuito l’Arbitrato bancario finanziario con la importante pronuncia del 11 dicembre 2019.

Il nostro Studio Legale Internazionale Monetti & Associati, con il proprio team di avvocati e consulenti, offre assistenza legale a tutti i consumatori che negli ultimi 10 anni hanno rinnovato la cessione del quinto dello stipendio e/o pensione o hanno estinto un finanziamento prima della scadenza naturale intervenendo velocemente in tutta Italia con tutte le azioni legali necessarie al fine di fare ottenere ai propri clienti il maxi rimborso spettante e mai pagato dagli istituti finanziatori.

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