Quello che viene modificato da questa importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea è che nell’applicare l’art.125 -sexies tub, gli istituti creditizi, in caso di rinnovo del quinto dello stipendio e/o della pensione, dovranno rimborsare non i soli costi recurring, come hanno fatto in questi anni, ma anche quelli up front che corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) e dovranno farlo anche per il passato (ultimi 10 anni).
Di conseguenza il consumatore in considerazione di tale importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea, ha diritto ad un maxi rimborso, potendo richiedere all’ente creditizio il pagamento anche di quei costi up front che sicuramente non gli sono stati rimborsati, negli ultimi 10 anni, in sede di estinzione del finanziamento e/o rinnovo della cessione del quinto.
Per cui la norma contrattuale che prevedeva la non ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminare, in quanto contraria a norma imperativa è affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio così come ha statuito l’Arbitrato bancario finanziario con la importante pronuncia del 11 dicembre 2019.