Con l’Ordinanza n.29683 dei Tribunale di Roma, con quella del Tribunale di Venezia R.g.4324 e soprattutto con la relazione n.56 del 8 luglio 2020 della Suprema Corte di Cassazione si è ormai affermato e consolidato un principio di diritto per il quale tutti coloro che devono pagare un canone di locazione ad uso abitativo o commerciale e si trovano in qualche affanno economico conseguenza della situazione emergenziale in atto (Covid-19), con possibilità di dimostrare tale diminuzione della propria capacità reddituale, possono chiedere al proprietario una riduzione del canone di locazione nella misura del 20% per locazione abitativa e 40% per quella commerciale. Il principio che si è affermato in giurisprudenza scaturisce dall’articolo 2 della nostra costituzione che sancisce l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Per cui le parti, in applicazione di tale suddetto e inviolabile principio fondamentale costituzionale , sono obbligate ad adottare un comportamento ispirato ai doveri di solidarietà e buona fede e di conseguenza a rinegoziare un contratto divenuto squilibrato a causa di fattori sopravvenuti ed imprevedibili. In conseguenza di quanto innanzi specificato per l’inquilino, non solo vi è solo la possibilità di richiedere al proprietario la rinegoziazione del contratto di locazione ma in caso di un suo diniego di ricorrere al Tribunale competente per materia e territorialmente per chiedere la modifica del contratto originario. Si osservi che, in caso di pronuncia del Tribunale, per orientamento della recente giurisprudenza, risulta determinante la centralitàdell’attività di contrattazione svolta dalle parti prima che il processo rinegoziativo si interrompa, in quanto da essa possono residuare spiccati elementi per la decisione. Va, comunque, sottolineato che l’indisponibilità del proprietario a rinegoziare i canoni non equivale automaticamente a una pronuncia di mancata riduzione del canone di locazione, perché il giudice adito, in sede di sfratto o ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti o in altre fattispecie, sarà sempre tenuto a valutare l’opportunità della riduzione e solo nel caso la ritenesse legittima, la determinerà sostituendosi alle parti contrattuali.
Lo Studio Legale Monetti & Associati, con il proprio team di avvocati , offre una assistenza legale qualificata, per tutti coloro che avendo un contratto di locazione in essere (abitativo e commerciale)hanno avuto in questi mesi, a causa del covid 19, una comprovata diminuzione del proprio reddito.
Lo Studio, si occuperà di valutare tutta la documentazione inviata, redigere lettera di richiesta di riduzione canone da inviare ai proprietari e assistere i propri clienti nella eventuale fase giudiziale.
Per contattarci entra nel nostro sito www.monettieassociati.it e invia un email all’indirizzo info@monettieassociati.it
e ti forniremo una assistenza legale rapida e qualificata oppure invia un messaggio sulla nostra chat di Facebook per avere un contatto immediato.
avv.Marco Monetti