Nullità dei mutui indicizzati al tasso Euribor
Con la sentenza del gennaio 2019 il giudice Ria del Tribunale di Pescara ha statuito la nullità del contratto di mutuo indicizzato a tasso Euribor del ricorrente e di conseguenza ha ridotto notevolmente gli importi ancora da pagare all’istituto bancario.
Tale sentenza ribadisce l’orientamento già espresso dallo stesso Tribunale in altre pronunce e che si va affermando in molteplici Tribunali e cioè quello teso a dichiarare la nullità del contratto di mutuo indicizzato a tasso Euribor sottoscritto dal settembre 2005 al marzo 2009.
Nel merito della citata sentenza, va sottolineato che Il Tribunale di Pescara ha riconosciuto l’efficacia e l’applicabilità al diritto interno della decisione della Commissione Europea del 2013 (in cui venivano sanzionate Barclays, Deusche Bank, Société Générale e RBS) in ordine alla manipolazione dell’indice Euribor da parte di primari istituti bancari europei.
Il Giudice del Tribunale di Pescara ha sentenziato che : “L’esito di quegli accertamenti (della Commissione Europea ndr), che in questa sede non può disconoscersi e non applicarsi anche d’ufficio essendo posta in discussione la validità del tasso Euribor direttamente utilizzato dalle presenti parti nel contratto di cui è causa, ha portato allora a riscontrare la consumazione di una condotta gravemente violativa degli artt. 101 e 53 del Trattato, nonché quindi dell’art. 2 legge 287 cit., da cui è originata la determinazione di quel tasso poi recepito nei contratti di mutuo a tasso variabile”.
E che: “Il tasso così determinato è risultato essere diretta conseguenza pertanto di una condotta manifestamente contraria alla normativa comunitaria e nazionale, così come accertato non da una autorità nazionale, ma addirittura dalla Commissione Europea e comunque viziato anche da manifesta non imparzialità. Non può esservi dubbio allora che, accertata da parte della Commissione la violazione del disposto di cui all’art. 2 nonché, prima ancora, degli artt. 101 e 53 dei Trattati europei, a questa AG si imponga di trarre le dovute conseguenze “ripetitorie” nell’ambito del rapporto contrattuale de quo, in conseguenza della verificata invalidità della determinazione di quel tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti”.
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