Cancellazione segnalazioni negative dalle centrali rischi

Cancellazione segnalazioni negative dalle centrali rischi
In Italia coesistono due sistemi di informazioni creditizie, uno è pubblico (la CENTRALE RISCHI della BANCA D’ITALIA) e l’altro è privato (le SIC: CRIF, CTC, EXPERIAN-CERVED e ASSILEA).
Le differenze tra le banche dati innanzi citate sono molteplici e molto sinteticamente si può affermare che mentre la Centrale Rischi della Banca d’Italia è gestita da soggetti pubblici, con la partecipazione obbligatoria di banche e finanziarie ed ha la finalità di tutelare il sistema finanziario, invece, le Centrali Rischi Private sono gestite da soggetti privati con partecipazione su base volontaria di banche, finanziarie ed altri operatori e hanno la finalità di valutare l’opportunità di concedere ai soggetti richiedenti (privati e piccole imprese) crediti al consumo.
La Centrale Rischi della Banca d’Italia è disciplinata da una serie di leggi e norme primarie mentre le Centrali Rischi Private (CRIF, CTC, EXPERIAN-CERVED e ASSILEA) devono adeguarsi ed ottemperare ai dettami della legge sulla privacy e osservare un codice deontologico che è stato approvato da tutti gli aderenti.
Segnalazioni alle Centrali Rischi Private

Come noto le Centrali Rischi Private sono 4 (CRIF, CTC, EXPERIAN-CERVED e ASSILEA) e tutte hanno la medesima funzione, a parte Assilea che si occupa esclusivamente dei leasing.  

Le segnalazioni negative in esse contenute possono riguardare:
– ritardi di pagamento di una o più rate;
sofferenze derivanti dall’omesso pagamento del finanziamento ricevuto.   

Le banche, gli Istituti finanziari e gli altri operatori non hanno un obbligo normativo di segnalare i propri clienti nelle Centrali Rischi Private e per tale motivo, ai fini della legittimità di tale segnalazione, devono indicare esplicitamente nel contratto che esiste la possibilità per il richiedente di finire iscritto in tali banche dati, in caso di ritardo o di omesso pagamento del finanziamento.

Esiste altro obbligo per gli Istituti bancari, le società finanziarie e gli altri operatori che è quello di preavvisare il cliente almeno 14 giorni prima della segnalazione nei SISTEMI SIC.   Tale segnalazione ha una durata temporale determinata, che va dai 90 giorni per la mancata concessione finanziamento, ai 36/60 mesi dalla data di scadenza del contratto in caso di sofferenza. Decorsi tali termini, la normativa prevede la cancellazione automatica.
La Corte di Cassazione, in un recente arresto, ha chiarito che il perdurare della segnalazione oltre i termini innanzi indicati determina una grave violazione della privacy in danno del segnalato.  Esistono ulteriori motivi per i quali la segnalazione può ritenersi illegittima e cioè quando vi è una contestazione del finanziamento (per es. applicazione da parte dell’istituto di TASSI USURAI, difformità nel contratto tra il TAEG indicato e quello praticato, etc.) o un FURTO D’IDENTITA’. 

In caso di pagamento del debito, successivamente alla segnalazione in sofferenza, si ha diritto alla cancellazione dopo 2 anni (sempre consigliabile un accordo di pagamento a SALDO E STRALCIO) .  

Va ricordato, infine, che anche l’omesso pagamento delle carte di credito comporta la segnalazione nelle Centrali Rischi Private oltre che in C.A.I. (Centrale allarme interbancaria della Banca d’Italia). Pertanto è sempre consigliabile restituire la carta di credito alla banca concedente dopo il mancato pagamento della rata mensile, anche perché, secondo un orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, il non esserne più in possesso determinerebbe l’illegittimità della segnalazione (denominata CARTER) in CAI.  

Segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia

La segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, invece, è obbligatoria per i finanziamenti di somme superiori ai 30 mila euro e per le sofferenze di qualsiasi importo.

I soggetti autorizzati a segnalare in Centrale Rischi della Banca d’Italia sono:
– banche Italiane iscritte all’albo ex art.13 TUB;
– filiali Italiane di banche estere;
– società finanziarie iscritte all’albo ex art.106 TUB;
– società per la cartolarizzazione dei crediti;
– Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;
– Sace e società di Assicurazioni (l.116/2014).

La segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia viene rinnovata e aggiornata ogni 25 del mese e non ha limiti temporali.  

Si finisce segnalati in sofferenza quando non si paga più il proprio finanziamento e/o mutuo e si viene cancellati solo se si paga il debito (dopo 3 anni dal pagamento) o per illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Una segnalazione in Banca d’Italia può essere illegittima quando non è preceduta dal preavviso oppure quando il segnalante non ha svolto la necessaria istruttoria. In altri termini, il segnalante, prima di preavvisare, deve accertarsi che il debitore si trovi in una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.   

Oltre che per i requisiti formali, anche per le segnalazioni alla Banca d’Italia si determina una illegittimità in presenza di contestazioni del credito.

Va, infine, osservato che le società di cartolarizzazione (cessionarie) che acquistano il credito hanno meno obblighi formali rispetto alle società cedenti (creditrici) e pertanto è consigliabile evitare una “stagnazione” dei debiti al fine di rendere più rapida e meno difficoltosa la CANCELLAZIONE .   

Il nostro Studio Legale Monetti & Associati promuove in tutta Italia, il PERCORSO DI RIABILITAZIONE CREDITIZIA teso ad eliminare al 100% le SEGNALAZIONI in SOFFERENZA nelle CENTRALI RISCHI PUBBLICA e PRIVATE.

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