Come noto le Centrali Rischi Private sono 4 (CRIF, CTC, EXPERIAN-CERVED e ASSILEA) e tutte hanno la medesima funzione, a parte Assilea che si occupa esclusivamente dei leasing.
Le segnalazioni negative in esse contenute possono riguardare:
– ritardi di pagamento di una o più rate;
– sofferenze derivanti dall’omesso pagamento del finanziamento ricevuto.
Le banche, gli Istituti finanziari e gli altri operatori non hanno un obbligo normativo di segnalare i propri clienti nelle Centrali Rischi Private e per tale motivo, ai fini della legittimità di tale segnalazione, devono indicare esplicitamente nel contratto che esiste la possibilità per il richiedente di finire iscritto in tali banche dati, in caso di ritardo o di omesso pagamento del finanziamento.
In caso di pagamento del debito, successivamente alla segnalazione in sofferenza, si ha diritto alla cancellazione dopo 2 anni (sempre consigliabile un accordo di pagamento a SALDO E STRALCIO) .
Va ricordato, infine, che anche l’omesso pagamento delle carte di credito comporta la segnalazione nelle Centrali Rischi Private oltre che in C.A.I. (Centrale allarme interbancaria della Banca d’Italia). Pertanto è sempre consigliabile restituire la carta di credito alla banca concedente dopo il mancato pagamento della rata mensile, anche perché, secondo un orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, il non esserne più in possesso determinerebbe l’illegittimità della segnalazione (denominata CARTER) in CAI.
La segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, invece, è obbligatoria per i finanziamenti di somme superiori ai 30 mila euro e per le sofferenze di qualsiasi importo.
I soggetti autorizzati a segnalare in Centrale Rischi della Banca d’Italia sono:
– banche Italiane iscritte all’albo ex art.13 TUB;
– filiali Italiane di banche estere;
– società finanziarie iscritte all’albo ex art.106 TUB;
– società per la cartolarizzazione dei crediti;
– Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;
– Sace e società di Assicurazioni (l.116/2014).
La segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia viene rinnovata e aggiornata ogni 25 del mese e non ha limiti temporali.
Si finisce segnalati in sofferenza quando non si paga più il proprio finanziamento e/o mutuo e si viene cancellati solo se si paga il debito (dopo 3 anni dal pagamento) o per illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Una segnalazione in Banca d’Italia può essere illegittima quando non è preceduta dal preavviso oppure quando il segnalante non ha svolto la necessaria istruttoria. In altri termini, il segnalante, prima di preavvisare, deve accertarsi che il debitore si trovi in una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.
Oltre che per i requisiti formali, anche per le segnalazioni alla Banca d’Italia si determina una illegittimità in presenza di contestazioni del credito.
Va, infine, osservato che le società di cartolarizzazione (cessionarie) che acquistano il credito hanno meno obblighi formali rispetto alle società cedenti (creditrici) e pertanto è consigliabile evitare una “stagnazione” dei debiti al fine di rendere più rapida e meno difficoltosa la CANCELLAZIONE .
Il nostro Studio Legale Monetti & Associati promuove in tutta Italia, il PERCORSO DI RIABILITAZIONE CREDITIZIA teso ad eliminare al 100% le SEGNALAZIONI in SOFFERENZA nelle CENTRALI RISCHI PUBBLICA e PRIVATE.