Cancellazione centrali rischi cattivo pagatore
Come la maggior parte delle persone hanno imparato a conoscere quando si richiede un prestito a una banca o a una società finanziaria, si viene automaticamente segnalati nella CRIF (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria) che è la società privata che gestisce il SIC (Sistema di Informazioni Creditizie), noto anche col nome Eurisc, e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia che, al contrario della prima, è pubblica.
Le segnalazioni nelle Centrali Rischi possono essere positive o negative (rifiuti, ritardi e sofferenze) e quelle evidentemente che preoccupano e incidono nella vita quotidiana di ciascuna persona sono le seconde perché in pratica impediscono di accedere nuovamente ad un finanziamento e spesso determinano che situazioni di difficoltà momentanee diventino croniche. Non tutti sanno però che le segnalazioni operate dalle banche non sempre sono legittime e per tale motivo è possibile in alcuni casi richiederne la cancellazione e in caso di diniego rivolgersi all’autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti.
Prima di soffermarci brevemente sui motivi per i quali alcune segnalazioni sono illegittime, è necessario specificare gli obblighi che sussistono in capo alla banca prima di iscrivere il debitore nella Centrale Rischi della Banca D’Italia e in quella Eurisc (CRIF, CTC, EXPERIAN).
L’ente creditizio può procedere a segnalare in Centrale Rischi della Banca D’Italia solo dopo aver inviato un preavviso e aver verificato a mezzo di una breve istruttoria se la situazione patrimoniale del debitore sia deficitaria in quanto caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica.
L’ente creditizio invece non necessita di alcuna istruttoria per iscrivere in Eurisc ma deve solo inizialmente preavvisare il debitore per l’iniziale ritardo nel pagamento delle rate. È del tutto evidente che, una segnalazione operata da una Banca, senza il necessario preavviso o nel caso di quella iscritta in Banca d’Italia in assenza di una preliminare istruttoria, sia illegittima e può essere cancellata. Così parimenti sono illegittime quelle segnalazioni nelle quali il credito indicato in sofferenza non corrisponde a quello dovuto (per cui è sempre consigliabile non solo fare le necessarie visure e verificare gli importi delle segnalazioni se corrispondono a quelli dovuti ma anche valutare se gli interessi applicati nel finanziamento siano legittimi) e quelle nelle quali non si è mai contratto un finanziamento (furto d’identità).
Va infine evidenziato, ma solo per le Centrali Rischi Private (Eurisc) che, anche in presenza di una segnalazione illegittima, la stessa è soggetta a cancellazione automatica in quanto ha una durata temporale prestabilita (da 90 giorni per un rifiuto di finanziamento a 5 anni massimo per una sofferenza).
In conclusione, per il debitore è sempre consigliabile di indagare sulle segnalazioni che risultano a proprio nome ed evitare una stagnazione delle proprie sofferenze, in quanto affidandosi a Studi Legali specializzati in diritto bancario o a professionisti del settore, si può riuscire a risolvere le proprie problematiche.
Il nostro Studio Legale Internazionale Monetti & Associati, promuovendo tutte le azioni legali previste dalla normativa vigente in materia, introdotte dal legislatore a tutela del consumatore, è specializzato nell’individuare le irregolarità delle procedure con le quali gli intermediari finanziari hanno proceduto all’inserimento del nominativo nelle Centrali di Rischi e nel promuovere, in tutta Italia, azioni veloci che consentano una rapida e forzata cancellazione di tali iscrizioni.